Art. 3.
(Disposizione finale).

      1. Le risorse stanziate da leggi dello Stato per le aree previste dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, anche in assenza dell'intesa prevista dall'articolo 2, commi 6 e 7, della medesima legge, sono ripartite a favore degli enti locali che propongono interventi tesi a valorizzare e a promuovere il territorio e le valenze ambientali individuate.
      2. La ripartizione è effettuata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto dei parametri demografici e della superficie interessata dai progetti degli interventi proposti dagli enti locali.